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Differenze tra perito, ctu, ctp
ARTICOLI E APPROFONDIMENTI PSICOLOGIA GIUDIRICA  /  DIFFERENZE TRA PERITO, CTU, CTP

Differenze tra perito, ctu, ctp

"Non diciamo mai la verità perchè, in fondo, non la conosciamo" (R. Gervaso)
In un procedimento giuridico, il giudice può avvalersi della collaborazione di professionisti con competenze tecniche e scientifiche specifiche, al fine di avere un quadro più ampio della situazione prima di emettere il giudizio.
In ambito penale, l'esperto incaricato dal Giudice è indicato come "Perito", e l'attività da questi svolta  è indicata come "perizia".
In ambito civile, l'esperto nominato dal Giudice è indicato come "Consulente Tecnico d‘Ufficio" (CTU), e l'opera da questi svolta è indicata come "Consulenza Tecnica d‘Ufficio" (CTU).
Il ruolo dello psicologo in qualità di Perito o di CTU è quello di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice tutti gli elementi necessari alla formulazione del giudizio finale.
In
ambito civile lo psicologo è per lo più chiamato ad offrire le sue competenze in relazione all’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio, all’affidamento extra-familiare, alla valutazione dell’idoneità genitoriale, ma anche relativamente a questioni inerenti il risarcimento del danno psichico ed esistenziale a seguito di eventi traumatici di diverso tipo (incidenti, mobbing, ecc.).
Per quanto concerne l’ambito penale, il lavoro dello psicologo è per lo più inerente la valutazione della capacità di intendere e di volere di una persona e quindi l’imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità di rendere testimonianza e l’attendibilità della stessa.
Qualora sia avviata una perizia/CTU, gli avvocati di parte hanno, a loro volta, la possibilità di nominare ciascuno un proprio consulente esperto. In questo caso lo psicologo è indicato come
"Consulente Tecnico di Parte" (CTP), e consulenza è indicata l’opera da questi svolta.
Il CTP ha il compito di seguire le varie fasi della Perizia/CTU, di tutelare, nei limiti della deontologia professionale, l’interesse della propria parte, di produrre ulteriore documentazione clinica e di redigere una relazione finale a sostegno o a critica del risultato al quale il Consulente del Giudice è giunto.
L’attività dello psicologo forense può essere richiesta anche da altro professionista, come uno psichiatra o un medico-legale, nominato quale Perito, Consulente d’Ufficio o di Parte. In tali casi, lo psicologo forense opera come ausiliario del tecnico.
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